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O.P.C.M. 15/07/2005 n. 34494. Il presidente della regione Emilia-Romagna -Commissario delegato può approvare il piano ed autorizzare l'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi anche nelle more dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale di cui al comma 6. 5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale. 6. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Art. 2. 1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto e all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile citate in premessa, può adottare, ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 146 e 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente. 2. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dagli articoli 27 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034». 3. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi relativi al sistema depurativo del comune di Mondragone (Caserta), il presidente della regione Campania - Commissario delegato si avvale, in aggiunta alle risorse già attribuite al medesimo dall'ordinanza di protezione civile n. 2425/1996 e successive modifiche ed integrazioni, dell'ulteriore somma di euro 1.400.000,00 in limiti di impegno a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - U.P.B. 3.2.3.4 - capitolo 7645 - dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine il presidente della regione Campania - Commissario delegato è autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, il predetto limite di impegno. 4. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3158/2001, così come modificato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3293/2003 e dall'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 3342/2004, le parole «non oltre il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «non oltre il 31 dicembre 2005». 5. In relazione alle previsioni contenute all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, per l'espletamento delle attività di vigilanza da porre in essere sul territorio della regione Campania nell'ambito della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, è assegnata al Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente la somma di euro 400.000,00, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7082 dello stato di Art. 3. 1. In relazione alla situazione di emergenza in atto e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005, l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in località «Fontenovella» del Comune di Lauro è prorogata fino al 31 dicembre 2005. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. 2. Il termine del 30 giugno 2005, previsto all'art. 2, commi 3, 4 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005, è differito al 31 dicembre 2005. 3. Al fine di accelerare il completamento delle opere previste nel piano degli interventi infrastrutturali approvato dal Commissario delegato continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 1, commi 7 e 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, anche per l'approvazione dei progetti in fase esecutiva ed in deroga all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed alla vigente disciplina regionale circa la variante agli strumenti urbanistici dei territori interessati alla realizzazione delle opere. Art. 4. 1. Le risorse finanziarie poste nella disponibilità del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, sono vincolate, per la durata dell'emergenza, al perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni. Art. 5. 1. Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è integrato con un rappresentante designato dalla provincia di Venezia. Art. 6. 1. La regione siciliana, per le motivazioni espresse in premessa, è autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie spettanti a valere sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2004, per finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3440 del 10 giugno 2005. Art. 7. 1. In conseguenza della serie di attentati di natura terroristica che hanno colpito la città di Londra il giorno 7 luglio 2005, ed al fine di far pervenire con la massima urgenza utili informazioni nonchè ogni possibile forma di assistenza ai cittadini italiani, le società di gestione di sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini italiani attualmente presenti nel Regno Unito. Le medesime società provvedono, altresì, ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza, che risultino residenti o presenti nel territorio interessato, appositi SMS - short message service - il cui testo è concordato con il Ministero degli affari esteri. Art. 8. 1. Gli esperti incaricati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3402 del 25 febbraio 2005 e n. 3417 del 24 marzo 2005, qualora siano dipendenti pubblici, sono collocati dalle amministrazioni od enti di appartenenza in aspettativa fino alla scadenza dei relativi contratti con il Dipartimento medesimo. 2. In relazione alla criticità delle condizioni di lavoro in atto nell'area del sudest asiatico, nelle more di perfezionamento degli atti occorrenti è autorizzata in favore degli esperti di cui al comma 1 l'anticipazione nella misura massima del 90% del compenso spettante ai sensi dei contratti stipulati, nei limiti delle prestazioni effettuate. Art. 9. 1. In relazione alle sopravvenute comunicazioni fornite dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani con nota del 30 giugno 2005, e per assicurare il rigoroso rispetto della normativa ambientale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a disporre per l'affidamento diretto, in via di somma urgenza, a qualificata impresa, avente particolare esperienza in materia di analisi per la classificazione e caratterizzazione dei fanghi rivenienti dai dragaggi, l'incarico, avente valore di rilievo non comunitario, di caratterizzare il materiale presente nei fondali dell'area portuale di Trapani interessata dal grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 citato in premessa, in un contesto di necessaria integrazione delle analisi già effettuate dall'ARPA Sicilia nel corso dell'anno 2003. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 luglio 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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